Farà il suo debutto a Luglio il nuovo Registro pubblico delle opposizioni al quale si potranno finalmente aggiungere anche i dispositivi mobili.

Sono entrate in vigore già il 13 Aprile 2022 le disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 29 Marzo, solo dal 27 Luglio però saranno protetti anche i cellulari ed i telefoni fissi non presenti in elenchi pubblici.

Dopo anni di attesa arriva lo stop alle chiamate commerciali indesiderate dirette ai dispositivi mobili, anche nel caso in cui a comporre il numero sia un software e non un operatore fisico. Nel Registro pubblico delle opposizioni ad oggi è possibile inserire numeri di telefoni fissi presenti negli elenchi pubblici e gli indirizzi postali, al quale andranno ad aggiungersi i cellulari ed i numeri non presenti negli elenchi, come prevede il regolamento (Dpr 26/2022) pubblicato il 29 Marzo in Gazzetta Ufficiale.

Il sistema si pone l’obiettivo di dare un taglio al così detto “telemarketing aggressivo”, ponendo uno scudo alla telefonate ed alla posta cartacea che veicolino materiale pubblicitario.

Ma come ci si iscrive al Registro pubblico delle opposizioni?

Iscriversi al Registro delle opposizioni in realtà è molto semplice e ci vengono messe a disposizione quattro modalità:

Posso ricevere telefonate anche se il mio numero è iscritto al Registro delle opposizioni?

No, il regolamento vieta espressamente tutte le chiamate pubblicitarie fatta eccezione per le telefonate con finalità statistiche degli enti e degli uffici riconosciuti dal sistema statistico nazionale.

Cosa fare se si ricevono telefonate nonostante l’iscrizione?

Sarà possibile chiedere all’operatore chiamante l’immediata cessazione o segnalare l’accaduto al Garante per la protezione dei dati personali. A controllare il corretto adempimento delle norme da parte degli operatori ci sarà anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Quali sono le sanzioni per gli operatori che non rispettano la nuova normativa?

Le sanzioni previste per la violazione del diritto di opposizione stabilite dall’articolo 83, paragrafo 5, del regolamento 2016/679 (GDPR), appaiono molto salate. Si tratta di sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato totale dell’esercizio. Ancora più severe le sanzioni nel caso in cui le violazioni siano reiterate o gli operatori rifiutino di identificarsi; in questi casi può essere addirittura disposta la cessazione dell’attività con sospensione della licenza.

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